
Decreto RILANCIO 2020
Tutti gli interventi per accedere al bonus 110%: beneficiari, sconto in fattura e cessione del credito
Dopo tanta attesa, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Il Governo definisce quali interventi, le relative condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito per interventi che godano di detrazioni fiscali potenziate al 110% (superbonus)
Essi sono relativi a:
- interventi di riqualificazione energetica (ecobonus);
- miglioramento sismico (sisma bonus);
- installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Interventi che godono dell’Ecobonus al 110%
All’art. 119 (Incentivi per l’efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) il Decreto Rilancio definisce come fruire del superbonus al 110%.
In pratica si può attivare per:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% del totale;
- interventi su parti comuni di condomini per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati del tipo:
-
- a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
- a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi;
- geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
- di microcogenerazione;
- interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti del tipo:
-
- a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi;
- geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
- di microcogenerazione.
- tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; schermature solari; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ed efficienza almeno pari alla classe A), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti;
Come accedere all’Ecobonus 110%
Per ricevere l’ecobonus al 110% sarà necessario:
- rispettare del decreto requisiti minimi (decreto Mise 26 maggio 2015);
- migliorare di 2 classi le prestazioni energetiche dell’edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) conseguire la classe energetica più alta. Ciò deve essere dichiarato attraverso attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato come dichiarazione asseverata.
Interventi che accedono al Sisma Bonus potenziato al 110%
L’art. 119, comma 4 prevede anche la detrazione fiscale al 110% (comprese le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili) anche per gli interventi previsti dall’art. 16, commi da 1-bis a 1 septies del D.L. n. 63/2013 (c.s. Sisma Bonus), ovvero per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche
La cessione del Sisma Bonus potenziato al 110%
Lo stesso comma 4 prevede la possibilità di cessione del credito d’imposta, in misura del 90%, ad una assicurazione, con stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.
Fotovoltaico: gli interventi per ottenere il superbonus 110%
L’art. 119, nel caso si esegua uno o più interventi di efficientamento citati in precedenza, prevede la possibilità di ottenere la detrazione fiscale al 110% (ecobonus) anche per:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
- l’installazione contestuale o in momento successivo di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici
Fotovoltaico: condizioni di accesso al superbonus 110%
La detrazione fiscale al 110% per il fotovoltaico è condizionata alla cessione al GSE dell’energia in eccesso rispetto a quella autoconsumata; inoltre non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione, compreso lo scambio sul posto.
CHI può accedere al superbonus 110%?
I soggetti previsti dal D.L. n. 34/2020 che possono godere dei superbonus del 110% sono:
- i condomini
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Superbonus al 110%: quando cominciare i lavori ?
Le detrazioni fiscali potenziate al 110% sono utilizzabili per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La cessione del credito e lo sconto in fattura
L’art. 121 del D.L 34 prevede la possibilità di optare per
- detrazione fiscale
- cessione del credito
- sconto in fattura.
Per poter utilizzare una delle ultime due opzioni, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che hanno diritto al superbonus del 110%.
Il visto di conformità potrà essere rilasciato da:
- gli iscritti negli albi dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
- soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Superbonus al 110%: cosa fare?
Sicuramente la soluzione migliore è affidarsi ad esperti del settore, qualificati tecnicamente ed aggiornati sui dettagli normativi in essere per il conseguimento dei benefici fiscali, che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare la scelta migliore, con la redazione di un progetto e uno studio costi/benefici.